Art. 106 CCS dal 2024

Art. 106 II. Azione
1 L’azione è promossa d’ufficio dall’autorit cantonale competente al domicilio dei coniugi; la può inoltre proporre qualsiasi interessato. Compatibilmente con i loro compiti, le autorit della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l’autorit competente per promuovere l’azione. (1)
2 Dopo lo scioglimento del matrimonio l’azione di nullit non è più proponibile d’ufficio; ogni interessato può nondimeno proporla.
3 L’azione è proponibile in ogni tempo.
(1) Per. introdotto dal n. I 3 della LF del 15 mag. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.