Art. 106 CPP dal 2024

Art. 106 Capacit processuale
1 Le parti possono compiere validamente atti procedurali soltanto se hanno l’esercizio dei diritti civili.
2 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili è rappresentato dal suo rappresentante legale.
3 Chi non ha l’esercizio dei diritti civili ma è capace di discernimento può esercitare, a fianco del rappresentante legale, i diritti procedurali di natura eminentemente personale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.