Art. 106 CPS dal 2024

Art. 106 Multa
1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.