LFus Art. 106 - Principio

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 106 LFus dal 2023

Art. 106 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 106 Contestazione delle decisioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio da parte dei soci Principio

1 Se le disposizioni della presente legge sono violate, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dal giorno della decisione.

2 I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall’organo superiore di direzione o di amministrazione.


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AutorKommentarJahr
Vogel, Heiz, Sieber, Mabillard, Amstutz éd.2012