Art. 106 LFus dal 2023

Art. 106 Contestazione delle decisioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio da parte dei soci Principio
1 Se le disposizioni della presente legge sono violate, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dal giorno della decisione.
2 I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall’organo superiore di direzione o di amministrazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.