LIFD Art. 106 - Appartenenza economica

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 106 LIFD dal 2025

Art. 106 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 106 (1) Appartenenza economica

1 L’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale si verificano:

  • a. le condizioni di cui all’articolo 4, per le persone fisiche;
  • b. le condizioni di cui all’articolo 51, per le persone giuridiche.
  • 2 Se le condizioni di cui all’articolo 4 o 51 si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.

    3 È fatto salvo l’articolo 107.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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