Art. 105 LCStr dal 2024

Art. 105 Imposte e tasse
1 È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l’imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate.
2 I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno. (1)
3 ... (2)
4 I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l’uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.
5 La riscossione di tasse d’entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell’introduzione di dette tasse.
6 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l’imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l’imposta.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).(2) Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).
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