Art. 105 LIVA dal 2025
Art. 105 Prescrizione dell’azione penale
1 Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive:a. in caso di violazione di obblighi procedurali, al momento del passaggio in giudicato del credito fiscale connesso con tale violazione;b. (1) nell’ambito dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto:1. per le contravvenzioni secondo l’articolo 96 capoversi 1–3, in sei mesi dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale,2. in caso di sottrazione d’imposta secondo l’articolo 96 capoverso 4, in due anni dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale,3. per i delitti secondo l’articolo 97 capoverso 2 e per i delitti secondo gli articoli 14–17 DPA (2) , in sette anni dalla fine del periodo fiscale interessato;c. (1) nell’ambito dell’imposta sull’importazione: per tutti i delitti e le contravvenzioni secondo gli articoli 96, 97 capoverso 2 e 99 nonché per i delitti secondo gli articoli 1417 DPA, in sette anni;d. ed e. (4) ...
2 L’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado.
3 La prescrizione dell’obbligo di pagamento o restituzione secondo l’articolo 12 DPA è retta:a. in linea di principio, dall’articolo 42;b. se è adempiuta una fattispecie di cui agli articoli 96 capoverso 4, 97 capoverso 2 o 99 o agli articoli 14–17 DPA, dai capoversi 1 e 2.
4 Il diritto di proseguire un procedimento penale avviato si prescrive in cinque anni; la prescrizione è sospesa finché l’imputato è all’estero.
(1) (3)
(2) [RS 313.0]
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
(4) Abrogate dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.