LDIP Art. 105 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 105 LDIP dal 2025

Art. 105 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 105 Costituzione in pegno di
crediti, di titoli di credito e di altri diritti

1 La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio. Lo stesso vale per la costituzione in pegno di altri diritti, in quanto siano rappresentati da un diritto valore, un titolo di credito o un titolo equivalente; altrimenti la loro costituzione in pegno è regolata dal diritto loro applicabile. (1)

3 Il diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del diritto costituito in pegno.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 105 Legge federale sul diritto internazionale privato (IPRG) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHHG110033FeststellungKonto; Agree; Agreement; Recht; Beklagte; Beklagten; Darlehen; Ziffer; Darlehens; Sicherung; Forderung; Facility; Kredit; Betrag; Sicherungsrecht; Sicherheit; Wertschriften; Abtretung; Parteien; Schweiz; Assignment; Obergericht; Obergerichts; Kantons; ällig