Art. 105 LADI1 dal 2024

Art. 105 Titolo ottavo: Disposizioni penali Delitti
Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa,chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest’ultimo,chiunque viola l’obbligo del segreto,chiunque, nell’esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone, (1) è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale (2) commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. (1)
(1) (3)(2) RS 311.0
(3) Nuovo testo del comma giusta n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
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