Art. 105 LStrl dal 2024
Art. 105 Comunicazione di dati personali all’estero
1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorit cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorit estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all’articolo 16 LPD (1) . (2)
2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:a. le generalit (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;b. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identit ;c. dati biometrici;d. altri dati necessari per accertare l’identit di una persona;e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;f. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;h. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
(1) [RS 235.1]
(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.