Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 104b

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 104b OETV dal 2025

Art. 104b Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 104b (1) Dispositivi di protezione laterale

1 I veicoli delle categorie M1 e N1 devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/
2144 per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di urto laterale. Per i veicoli di costruttori che producono complessivamente non più di 1500 veicoli all’anno delle categorie M1 e N1 è sufficiente la conferma di un organo di controllo riconosciuto dall’USTRA secondo cui, sotto l’aspetto in questione, il veicolo corrisponde allo stato attuale della tecnica. (2)

2 Gli autocarri delle categorie N2 e N3 devono essere muniti di una protezione laterale conformemente al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 73. (3)

3 Il capoverso 2 non si applica:

  • a. agli autoveicoli cui, nel singolo caso, l’autorità di immatricolazione ha concesso un’eccezione poiché l’applicazione di protezioni laterali non è possibile per motivi tecnici e di uso;
  • b. ai veicoli militari.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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