OR Art. 1042 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 1042 OR dal 2024

Art. 1042 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 1042 Avviso

1 Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l’avviso deve informare il precedente girante dell’avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell’avviso precedente.

2 Se in conformit del precedente capoverso l’avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

3 Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l’ha indicato in maniera illeggibile, basta che l’avviso sia dato al girante che lo precede.

4 Chi è tenuto a dare l’avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

5 Egli deve provare di aver dato l’avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l’avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

6 Chi non d l’avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l’ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
99 II 332Checkrecht. 1. Art. 1128 OR. Rückgriff des Checkinhabers gegen einen Indossanten. Einrede des Indossanten, der Inhaber habe den Auftrag, sich vor Einlösung der Checks nach der Deckung zu erkundigen und die Auskunft an ihn weiterzuleiten, nicht pflichtgemäss ausgeführt. Beweis. Pflichten des Beauftragten (Erw. 1-3). 2. Art. 1042 Abs. 6 undl143 Ziff. 10 OR. Benachrichtigung bei Unterbleiben der Zahlung (Erw. 4). Check; Checks; Commerzbank; Deckung; Beklagten; Richt; Auftrag; Klüppelberg; Zahlung; Banken; Appellation; Sperber; Guthaben; Appellationshof; Inhaber; Aussteller; Konto; Schaden; Inkasso; Deckungsmeldung; Einlösung; Bezogene; Recht; Auszahlung; Urteil; Rückgriff; Beweis; Benachrichtigung; Zahlungen