Art. 104 LFus dal 2023

Art. 104 Sezione 3: Domanda d’iscrizione nel registro fondiario
1 Se non è applicabile il termine abbreviato di cui al capoverso 2, il soggetto giuridico assuntore o, in caso di trasformazione, il soggetto giuridico che cambia forma giuridica chiede all’ufficio del registro fondiario, entro tre mesi dalla data in cui la fusione, scissione o trasformazione acquisisce validit giuridica, l’iscrizione di tutte le modifiche derivanti da tali operazioni.
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3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a e b il trapasso di propriet dei fondi al soggetto giuridico assuntore va accertato, quale legittimazione del trapasso, mediante atto pubblico.
4 Il pubblico ufficiale che procede alla stesura dell’atto pubblico di accertamento secondo il capoverso 3 o dell’atto pubblico secondo l’articolo 70 capoverso 2 è autorizzato a chiedere agli uffici del registro fondiario, per conto del soggetto giuridico assuntore, l’iscrizione delle modifiche.
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