Art. 104 LStrl dal 2025
Art. 104 (1) Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo. (2)
1bis La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:a. su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;b. su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia. (3)
1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo. (3)
2 La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:a. gli aeroporti o gli Stati di partenza;b. le categorie di dati secondo il capoverso 3;c. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.
3 L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:a. generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;d. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;e. numero del trasporto;f. numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;g. data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.
4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 2020 (5) sulla protezione dei dati (LPD). (6)
5 La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.
6 Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:a. se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;b. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 ([RU 2015 3023]; [FF 2013 2195]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 ([RU 2019 1413]; [FF 2018 1381]).
(3) (4)
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 ([RU 2019 1413]; [FF 2018 1381]).
(5) [RS 235.1]
(6) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.