LStrl Art. 104 - Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 104 LStrl dal 2025

Art. 104 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 104 (1) Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo. (2)

1bis La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:

  • a. su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
  • b. su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia. (3)
  • 1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo. (3)

    2 La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:

  • a. gli aeroporti o gli Stati di partenza;
  • b. le categorie di dati secondo il capoverso 3;
  • c. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.
  • 3 L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

  • a. generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
  • b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
  • c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
  • d. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;
  • e. numero del trasporto;
  • f. numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
  • g. data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.
  • 4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 2020 (5) sulla protezione dei dati (LPD). (6)

    5 La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.

    6 Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:

  • a. se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
  • b. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
    (3) (4)
    (4) Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
    (5) RS 235.1
    (6) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-1384/2019Luftfahrt (Übriges)Daten; Quot;; Meldepflicht; Vorinstanz; API-Daten; Sanktion; Verfügung; Recht; Fehler; Meldepflichtverletzung; Datensätze; Zweck; Sinne; Verletzung; Flüge; Beweis; Luftverkehrsunternehmen; Fluggesellschaft; Vermutung; Verfahren; Person; Datenübermittlung; Übermittlung