LStrl Art. 103g - Controllo di confine automatizzato all’aeroporto

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 103g LStrl dal 2024

Art. 103g Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 103g (1) Controllo di confine automatizzato all’aeroporto

1 Le autorit competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata.

2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di et che, indipendentemente dalla loro nazionalit , sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticit e integrit possono essere verificate.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalit del controllo di confine automatizzato.

4 Nel quadro del controllo di confine automatizzato le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.

(1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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