Art. 103f LStrl dal 2025
Art. 103f (1) Disposizioni esecutive relative all’EES
Il Consiglio federale disciplina:a. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;b. la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;c. l’elenco dei dati registrati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;d. la conservazione e la cancellazione dei dati;e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;f. la collaborazione con i Cantoni;g. la responsabilità del trattamento dei dati;h. l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;i. la procedura per lo scambio d’informazioni secondo l’articolo 103e;j. quali autorità possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.
(1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 ([RU 2021 732]; [FF 2019 171]).
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