LStrl Art. 103f - Disposizioni esecutive relative all’EES

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 103f LStrl dal 2025

Art. 103f Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 103f (1) Disposizioni esecutive relative all’EES

Il Consiglio federale disciplina:

  • a. a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
  • b. la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;
  • c. l’elenco dei dati registrati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;
  • d. la conservazione e la cancellazione dei dati;
  • e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
  • f. la collaborazione con i Cantoni;
  • g. la responsabilità del trattamento dei dati;
  • h. l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;
  • i. la procedura per lo scambio d’informazioni secondo l’articolo 103e;
  • j. quali autorità possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.
  • (1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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