Art. 103c LStrl dal 2025
Art. 103c (1) Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell’EES
1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 (2) :a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito del controllo alle frontiere;b. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;c. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l’esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l’allestimento e l’aggiornamento del fascicolo EES.
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:a. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;b. la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a);c. il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi: (3) a. fedpol;b. il SIC;c. il Ministero pubblico della Confederazione;d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
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6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226. (5)
(1) Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 ([RU 2021 732]; [FF 2019 171]).
(2) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 ([RU 2023 147]; [FF 2020 2577]).
(4) Abrogato dalla cifra III della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), con effetto dal 1° set. 2023 ([RU 2023 147]; [FF 2020 2577]).
(5) Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 ([RU 2023 147]; [FF 2020 2577]).
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