Codice penale militare (CPM) Art. 103

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 103 CPM dal 2025

Art. 103 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 103 Falsificazione d’ordini o di istruzioni (1)

1.Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.

2.Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

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