Art. 102a LStrl dal 2025

Art. 102a (1) Dati biometrici per carte di soggiorno
1 L’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.
2 Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi. (2)
3 Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l’autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC. (2)
4 I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga. (4)
(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.