OETV Art. 102 - Apparecchio per la registrazione dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 102 OETV dal 2025

Art. 102 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 102 (1) Apparecchio per la registrazione dei dati

1 I veicoli provvisti di luci blu e di una tromba a due suoni alternati (art. 78 cpv. 3 e 82 cpv. 2) devono essere dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati. (2)

2 L’apparecchio per la registrazione dei dati deve indicare per lo meno durante gli ultimi 30 secondi prima di un evento (collisione, ecc.), o per lo meno sugli ultimi 250 m percorsi, i seguenti dati:

  • a. velocità;
  • b. stato della luce di fermata e degli indicatori di direzione lampeggianti;
  • c. stato delle luci blu e della tromba a due suoni alternati;
  • d. stato dei fari a luce anabbagliante.
  • 3 La registrazione non può essere né cancellata né falsificata nel contenuto.

    4 Costruzione, installazione, esame successivo e riparazione dell’apparecchio per la registrazione dei dati si fondano sulle indicazioni del costruttore dell’apparecchio. Durante l’esame d’immatricolazione o l’esame successivo di un veicolo trasformato che ora necessita di un apparecchio per la registrazione dei dati, all’autorità d’immatricolazione deve essere consegnata un’attestazione di installazione che menzioni almeno i dati relativi alla marca, al tipo e all’identificazione dell’apparecchio come anche alla ditta e alla data d’installazione.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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