Art. 102 CPS dal 2024

Art. 102 Titolo settimo: Della responsabilit dell’impresa
1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attivit commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso 1 o 322octies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilit delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. (1)
3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravit del reato, della gravit delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacit economica dell’impresa.
4
(2) Ora: imprese individuali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.