Codice penale militare (CPM) Art. 102

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 102 CPM dal 2025

Art. 102 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 102 Diffusione di false notizie

Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell’intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d’incitare le truppe all’insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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