Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 101

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 101 ORC dal 2025

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Art. 101 Società di investimento a capitale fisso (SICAF)

1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso;
  • b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. la data dello statuto;
  • f. se limitata, la durata della società;
  • g. lo scopo;
  • h. l’entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono stati interamente effettuati;
  • i. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
  • j. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • k. i membri del consiglio di amministrazione;
  • l. le persone autorizzate a rappresentare;
  • m. (1) il fatto che l’audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol;
  • n. (1) la società di audit abilitata;
  • o. l’organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione;
  • p. la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.
  • 2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima.

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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