LStrl Art. 101 - Trattamento di dati personali

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 101 LStrl dal 2025

Art. 101 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 101 (1) Trattamento di dati personali

La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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