LStrl Art. 100b - Commissione federale della migrazione (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 100b LStrl dal 2025

Art. 100b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 100b (1) Commissione federale della migrazione (2)

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.

2 La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall’entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell’asilo.

3 La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.

4 La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell’integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d’integrazione di portata nazionale.

5 Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
(2) La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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