LStrl Art. 100a - Impiego di consulenti in materia di documenti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 100a LStrl dal 2024

Art. 100a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 100a (1) Impiego di consulenti in materia di documenti

1 Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.

2 I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorit competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attivit consultiva e non esercitano funzioni sovrane.

3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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