Art. 100 CCS dal 2024

Art. 100 III. Termine (1)
Il matrimonio può essere celebrato al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della chiusura della procedura preparatoria.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3813; FF 2017 5777).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.