Art. 10 LD dal 2023

Art. 10 Merci svizzere di ritorno
1 Le merci svizzere reimportate intatte nel territorio doganale sono ammesse in franchigia di dazio.
2 Le merci reimportate dopo aver subito modificazioni sono ammesse in franchigia se riesportate a causa di un difetto accertato all’atto della trasformazione in territorio doganale estero.
3 Le merci di ritorno che non ritornano allo speditore originario possono essere reimportate in franchigia di dazio soltanto entro cinque anni dall’esportazione.
4 All’atto della reimportazione, i tributi doganali riscossi all’esportazione sono restituiti e i tributi doganali abbuonati all’importazione a causa dell’esportazione vengono recuperati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.