Art. 10 CPM dal 2024
Art. 10 5. Condizioni di luogo
1 Nei limiti delle condizioni d’applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all’estero.
1bis Le persone di cui all’articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all’estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. (1)
1ter Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:a. un’autorit estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale;b. l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; oc. non è possibile assumere i mezzi di prova necessari. (2)
1quater Le persone che hanno commesso all’estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall’articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. (3)
2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950 (4) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorit svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4 Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
(1) Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003 ([RU 2004 2691]; [FF 2003 671]). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
(2) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
(4) [RS 0.101]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.