Art. 10 LPar dal 2020

Art. 10 Protezione dal licenziamento
1 La disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è impugnabile se, senza motivo giustificato, è data in seguito a un reclamo sollevato all’interno dell’azienda per presunta discriminazione o in seguito all’introduzione di una procedura di conciliazione o giudiziaria.
2 La protezione dal licenziamento vale finché dura la procedura di reclamo in seno all’azienda, la procedura di conciliazione o la procedura giudiziaria, nonché nei sei mesi successivi.
3 La disdetta deve essere impugnata in tribunale prima della scadenza del termine di disdetta. Il tribunale può ordinare la riassunzione provvisoria del lavoratore per la durata della procedura qualora le condizioni per annullare la disdetta siano verosimilmente adempiute.
4 Durante la procedura, il lavoratore può rinunciare alla continuazione del rapporto di lavoro e far valere in sua vece l’indennit giusta l’articolo 336a del Codice delle obbligazioni (1) .
5 Il presente articolo si applica per analogia alle disdette pronunciate a causa di un’azione intentata da un’organizzazione secondo l’articolo 7.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.