Art. 10 LPD dal 2023
Art. 10 Consulente per la protezione dei dati
1 I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati.
2 Il consulente funge da interlocutore per le persone interessate come pure per le autorit competenti in Svizzera per la protezione dei dati. Ha segnatamente i compiti seguenti:a. fornire formazione e consulenza al titolare privato del trattamento in questioni concernenti la protezione dei dati;b. partecipare all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
3 I titolari privati del trattamento possono avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 23 capoverso 4 se:a. il consulente esercita la sua funzione in modo indipendente dal titolare del trattamento e senza ricevere da questi istruzioni;b. il consulente non esercita attivit inconciliabili con i suoi compiti di consulente; c. il consulente dispone delle conoscenze tecniche necessarie; ed. il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del consulente e li comunica all’IFPDT.
4 Il Consiglio federale disciplina la nomina dei consulenti da parte degli organi federali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.