Art. 10 LDP dal 2022

Art. 10 Titolo secondo: Votazioni Organizzazione
1 Il Consiglio federale stabilisce le norme secondo cui sono fissati i giorni delle votazioni. A tal fine tiene conto delle esigenze degli aventi diritto di voto, del Parlamento, dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni incaricate del recapito del materiale di voto ed evita le sovrapposizioni di date che potrebbero risultare dalle differenze tra l’anno civile e l’anno ecclesiastico. (1)
2 Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).(2) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.