Art. 10 OLL1 dal 2023

Art. 10 Attivit scientifica
(art. 3 lett. d LL)
1 L’attivit scientifica comprende la ricerca e l’insegnamento. Un’attivit scientifica sussiste allorquando il lavoratore dispone di ampia libert riguardo agli obiettivi, all’esecuzione e alla ripartizione del lavoro.
2 Per ricerca si intendono la ricerca di base e la ricerca applicata ma non la loro applicazione nella pratica come lo sviluppo e la produzione.
3 Il personale tecnico e il personale amministrativo impegnato nella ricerca soggiacciono alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della legge e delle sue ordinanze.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.