OLL1 Art. 10 - Attivit? scientifica

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 10 OLL1 dal 2023

Art. 10 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 10 Attivit scientifica

(art. 3 lett. d LL)

1 L’attivit scientifica comprende la ricerca e l’insegnamento. Un’attivit scientifica sussiste allorquando il lavoratore dispone di ampia libert riguardo agli obiettivi, all’esecuzione e alla ripartizione del lavoro.

2 Per ricerca si intendono la ricerca di base e la ricerca applicata ma non la loro applicazione nella pratica come lo sviluppo e la produzione.

3 Il personale tecnico e il personale amministrativo impegnato nella ricerca soggiacciono alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della legge e delle sue ordinanze.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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