Art. 10 LAVS dal 2024

Art. 10 III. Contributi degli assicurati che non esercitano un’attivit lucrativa (1)
1 Gli assicurati che non esercitano un’attivit lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 422 franchi (2) ; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un’attivit lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 422 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attivit lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l’importo limite in funzione delle condizioni sociali dell’assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un’attivit lucrativa a tempo pieno. (3)
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3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un’attivit lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di un’attivit lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un’attivit lucrativa.
4 Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un’attivit lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi. (6)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).(2) Nuovo contributo giusta l’art. 2 cpv. 2 dell’O 23 del 12 ott. 2022 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 604).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
(6) Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
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