Art. 1 OETV dal 2025

Art. 1 Introduzione (1) Oggetto e campo d’applicazione
1
2 I veicoli che sono utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria sottostanno alla presente ordinanza quando circolano sulle strade pubbliche senza bisogno di binari.
3 All’immissione sul mercato di veicoli non soggetti a immatricolazione e di loro componenti e oggetti d’equipaggiamento si applicano a titolo completivo le prescrizioni della legge federale del 12 giugno 2009 (2) sulla sicurezza dei prodotti.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).(2) RS 930.11
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.