Art. 1 LCStr dal 2024

Art. 1 Disposizioni generali Campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilit civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli. (1)
2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26–57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi. (2)
3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 2009 (3) sulla sicurezza dei prodotti. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
(3) RS 930.11
(4) Introdotto dall’art. 20 cpv. 2 n. 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573; FF 2008 6513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
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