Legge sul contratto d’assicurazione (LCA)

Introduzione VVG

La legge svizzera sui Contratti D'assicurazione disciplina i rapporti giuridici tra le imprese di assicurazione e gli assicurati. Stabilisce gli obblighi e i diritti di entrambe le parti e regola le condizioni per la conclusione, L'attuazione e la risoluzione dei contratti assicurativi. La legge include disposizioni in materia di trasparenza ed equità nei contratti assicurativi per proteggere gli interessi degli assicurati. Regola inoltre gli obblighi di informazione delle compagnie assicurative e determina quali informazioni devono fornire agli assicurati. La legge sui Contratti D'assicurazione è una componente importante del diritto svizzero delle assicurazioni e serve a creare un quadro equo ed equilibrato per il mercato assicurativo.

Gli articoli VVG

Art. 1 assicurazione
Art. 2 speciali
Art. 2a Diritto di revoca
Art. 2b Effetti della revoca
Art. 3 Obbligo d’informare dell’assicuratore
Art. 3a
Art. 5
Art. 6 Reticenze e loro conseguenzea. In genere
Art. 7 di assicurazione collettiva
Art. 8 contratto nonostante la reticenza
Art. 9 Copertura provvisoria
Art. 10 Assicurazione con effetto retroattivo
Art. 11 Polizzaa. Contenuto
Art. 12 b. ...
Art. 13 c. Ammortizzazione
Art. 14 cagionato da colpa
Art. 15 di umanit?
Art. 16 Oggetto dell’assicurazione
Art. 17e
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22e
Art. 24
Art. 25a
Art. 28 del rischio ad opera dello stipulante
Art. 28a Diminuzione del rischio
Art. 29 patti speciali
Art. 30 del rischio senza concorso dello stipulante
Art. 31 del rischio nel contratto di assicurazione collettiva
Art. 32 senza conseguenze
Art. 33 del rischio
Art. 34 Responsabilit? dell’assicuratore per i suoi intermediari
Art. 35 delle condizioni generali d’assicurazione
Art. 35a Recesso ordinario
Art. 35b Recesso straordinario
Art. 35c Casi d’assicurazione pendenti
Art. 36
Art. 37 dell’assicuratore
Art. 38 di dare avviso del sinistro
Art. 38a Obbligo di salvataggio
Art. 38b Divieto di cambiamento
Art. 38c Spese per scemare il danno
Art. 39 incombenti all’avente diritto
Art. 39a Rilevamento tempestivo
Art. 39b Collaborazione interistituzionale
Art. 40 giustificazioni
Art. 41 del credito d’assicurazione
Art. 41a Versamento di acconti
Art. 42 Danno parziale
Art. 43 dell’assicuratore
Art. 44 dello stipulante o dell’avente diritto: indirizzi
Art. 45
Art. 46 e termine
Art. 46a Fallimento dello stipulante
Art. 46b Cumulo di assicurazioniResponsabilit? in caso di cumulo di assicurazioni
Art. 47 rinnovazione
Art. 47a
Art. 48e
Art. 50 del valore di assicurazione
Art. 51 Soprassicurazione
Art. 51a Somma assicurata; obbligo di risarcimento nella sottoassicurazione
Art. 52e
Art. 54 Cambiamento di proprietario
Art. 55
Art. 56 e sequestro
Art. 57 cosa assicurata
Art. 58 Valutazione del danno
Art. 59 Assicurazione per la responsabilit? civilea. Estensione
Art. 60 del terzo danneggiato
Art. 61a
Art. 73 Natura giuridica della polizza, cessione e costituzione in pegno
Art. 74 sulla vita altrui
Art. 75
Art. 76 a beneficio di terzi
Art. 77 disposizione dello stipulante
Art. 78 diritto del beneficiario
Art. 79 d’estinzione
Art. 80 del pignoramento e del fallimento
Art. 81
Art. 82 della azione rivocatoria
Art. 83 relativi al beneficio
Art. 84 bb. Le quote
Art. 85 i. Ripudio della successione
Art. 86 in via di esecuzione e di fallimento
Art. 87e
Art. 89 Assicurazione sulla vita; estinzione anticipata
Art. 89a
Art. 90 Trasformazione e riscattoa. In genere
Art. 91 b. Determinazione dei valori
Art. 92
Art. 93 caducit?
Art. 94 delle partecipazioni agli utili
Art. 94a
Art. 95 Diritto di pegno dell’assicuratore; liquidazione
Art. 95b Assicurazione contro gl’infortuni; invalidit?
Art. 95c Diritto di regresso dell’assicuratore
Art. 96 Esclusione del diritto di regresso dell’assicuratore
Art. 97 Disposizioni inderogabili
Art. 98 Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell’avente diritto
Art. 98a Eccezioni
Art. 99 del Consiglio federale
Art. 100 Rapporto col diritto delle obbligazioni
Art. 101 Rapporti di diritto non soggetti alla presente legge
Art. 101a
Art. 102
Art. 103 di disposizioni esistenti
Art. 103a