La legge svizzera sul casellario giudiziario disciplina la gestione e L'accesso al casellario giudiziario in Svizzera. Stabilisce quali informazioni possono essere archiviate nel casellario giudiziario e chi ha accesso ad esse. La legge regola anche la cancellazione delle voci nel casellario giudiziario dopo la scadenza di determinati periodi o in caso di riabilitazione. Inoltre, contiene disposizioni per la protezione dei diritti personali delle persone i cui Dati sono registrati nel casellario giudiziario. La legge sui casellari giudiziari serve a proteggere i diritti e gli interessi delle persone, garantendo al contempo la sicurezza pubblica.
Gli articoli StReG
Art. 1 Oggetto |
Art. 2 Definizioni |
Art. 3 Compiti delle autorit? che gestiscono VOSTRAArt. 3Ufficio federale di giustizia |
Art. 4 Servizi di coordinamento cantonali |
Art. 5 Servizio di coordinamento della giustizia militare |
Art. 6 Autorit? tenute a iscrivere o trasmettere dati o a fornire informazioniArt. 6Autorit? tenute a iscrivere dati |
Art. 7 Autorit? tenute a trasmettere dati |
Art. 8 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile, degli uffici del controllo degli abitanti, delle autorit? competenti in materia di stranieri e dell’Ufficio centrale di compensazione |
Art. 9 Obbligo d’informazione delle autorit? tenute a iscrivere o trasmettere dati e delle autorit? con diritto di consultazione |
Art. 10 Regole di diligenza in materia di iscrizione, di consultazione e di trasmissione dei dati |
Art. 11 Regole di diligenza in materia di modifica dei dati |
Art. 12 Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di comunicazione a terzi dei dati |
Art. 13 Utilizzazione sistematica del numero AVS |
Art. 14 Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, comunicazione di dati anonimizzatiArt. 14Sicurezza dei dati e requisiti tecnici |
Art. 15 Comunicazione di dati anonimizzati per scopi di ricerca |
Art. 16 Persone registrate |
Art. 17 Dati identificativi della persona |
Art. 18 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze originarie svizzere |
Art. 19 Condizioni per l’iscrizione delle sentenze originarie straniere |
Art. 20 Dati relativi alle sentenze originarie da iscrivere |
Art. 21 Decisioni successive |
Art. 22 Copie elettroniche delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei moduli di comunicazione |
Art. 23 Dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali |
Art. 24 Procedimenti penali pendenti |
Art. 25 Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorit? |
Art. 26 Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero |
Art. 27 Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati |
Art. 28 Capitolo 3: Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA |
Art. 29 Eliminazione dei dati da VOSTRA e divieto di archiviazioneArt. 29Eliminazione in caso di decesso |
Art. 30 Eliminazione delle sentenze originarie |
Art. 31 Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche |
Art. 32 Eliminazione dei procedimenti penali pendenti |
Art. 33 Eliminazione degli altri dati |
Art. 34 Distruzione dei dati eliminati e divieto di archiviazione |
Art. 35 Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestionedei dati penali |
Art. 36 Computo dei termini per le sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere |
Art. 37 Estratto 1 per autorit? |
Art. 38 Estratto 2 per autorit? |
Art. 39 Estratto 3 per autorit? |
Art. 40 Estratto 4 per autorit? |
Art. 41 Estratto per privati |
Art. 42 Estratto specifico per privati |
Art. 43 Diritto di consultazione in linea del Servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici |
Art. 44 Diritto di consultazione in linea dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare |
Art. 45 Autorit? con diritto di consultare in linea l’estratto 1 per autorit? |
Art. 46 Autorit? con diritto di consultare in linea l’estratto 2 per autorit? |
Art. 47 Autorit? con diritto di consultare in linea l’estratto 3 per autorit? |
Art. 48 Autorit? con diritto di consultare in linea l’estratto 4 per autorit? |
Art. 49 Autorit? con diritto di consultare in linea i dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero |
Art. 50 Autorit? con diritto di consultare su richiesta scritta l’estratto 1 per autorit? |
Art. 51 Autorit? con diritto di consultare su richiesta scritta l’estratto 2 per autorit? |
Art. 52 Diritto di consultazione delle autorit? estere |
Art. 53 Diritto di consultazione delle autorit? di ricorso |
Art. 54 Estratto per privati |
Art. 55 Estratto specifico per privati |
Art. 56 Emolumenti |
Art. 57 Diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati |
Art. 58 Comunicazioni all’Ufficio federale di statistica |
Art. 59 Comunicazioni all’Aggruppamento Difesa |
Art. 60 Comunicazioni alle autorit? competenti in materia di circolazione stradale |
Art. 61 Comunicazioni al servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati |
Art. 62 Comunicazioni alle autorit? cantonali competenti in materia di stranieri e alla Segreteria di Stato della migrazione |
Art. 63 Comunicazioni alle autorit? cantonali competenti in materia di armi |
Art. 64 Comunicazioni allo Stato di origine |
Art. 65 Titolo ottavo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA |
Art. 66 Interfaccia con il registro dello stato civile |
Art. 67 Disposizioni penali |
Art. 68 Esecuzione |
Art. 69 Modifica di altri atti normativi |
Art. 70 Disposizioni transitorie |
Art. 71 Disposizioni di coordinamento |
Art. 72 Referendum ed entrata in vigore |