Legge federale sull’assicurazione militare (LAM)

Introduzione MVG

La Legge Federale sull'assicurazione militare è una legge in Svizzera CHE disciplina l'assicurazione delle persone che prestano servizio militare. Regola i benefici e le richieste in caso di incidenti, malattie o invalidità che si verificano durante il servizio militare. L'assicurazione militare fornisce assistenza finanziaria, cure mediche e Riabilitazione agli assicurati. La legge specifica anche chi è assicurato, quali benefici sono forniti e come viene finanziata l'assicurazione. È una parte importante del sistema di Sicurezza Sociale svizzero e serve a proteggere i soldati e le loro famiglie.

Gli articoli MVG

Art. 1
Art. 1a Persone assicurate
Art. 2 Assicurazione facoltativa di base
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Oggetto dell’assicurazione militare
Art. 5 Accertamento dell’affezione durante il servizio
Art. 6 Accertamento dell’affezione dopo il servizio
Art. 7 Accertamento dell’affezione durante la visita sanitaria d’entrata
Art. 8 Prestazioni
Art. 9 Inizio del diritto alle prestazioni
Art. 10 Rimborso di prestazioni
Art. 11
Art. 12 Garanzia delle prestazioni
Art. 13 Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva (art. 21 cpv. 5 LPGA

RS 830.1

)
Art. 1415
Art. 16 Cura medica
Art. 17
Art. 18 Obbligo di sottoporsi a una cura
Art. 18a Cure dentarie
Art. 19 Spese di viaggio e di soccorso
Art. 20 Indennit? per cure a domicilio o cure e assegno per grandi invalidi
Art. 21 Mezzi ausiliari
Art. 22 Attitudine
Art. 23 Esclusione di personale sanitario o di stabilimenti
Art. 24 Credito diretto del personale sanitario e degli stabilimenti
Art. 25 Economicit? della cura
Art. 25a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni
Art. 26 Collaborazione e tariffe
Art. 27 Contestazioni
Art. 27a Tessera d’assicurato
Art. 28 Diritto e calcolo
Art. 29 Versamento e contributi alle assicurazioni sociali
Art. 30 Indennit? per ritardo nella formazione professionale
Art. 31 Deduzione in caso di ricovero e mantenimento a spese dell’assicurazione militare
Art. 32 Indennit? agli indipendenti
Art. 33 Diritto alle prestazioni
Art. 34 Provvedimenti d’integrazione e di assistenza ulteriore
Art. 35 Orientamento professionale
Art. 36 Prima formazione professionale
Art. 37 Riformazione professionale
Art. 38 Aiuto in capitale
Art. 39 Rimborso di altre spese
Art. 40 Diritto e calcolo
Art. 41 Determinazione
Art. 42 Diritto in caso di ripresa delle cure mediche
Art. 43 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari
Art. 44e
Art. 46 Riscatto della rendita
Art. 47 Rendita di vecchiaia per gli assicurati invalidi
Art. 48 Presupposti e inizio del diritto
Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita
Art. 50 Revisione
Art. 51 In generale
Art. 52 Rendita per coniugi
Art. 53 Rendite per orfani
Art. 54 Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti
Art. 55 Rendite per genitori
Art. 56 Concorso di rendite per superstiti
Art. 57 Danni materiali
Art. 58 Liquidazione della pretesa con un’indennit? in capitale
Art. 59 Riparazione morale
Art. 60 Indennit? per spese funerarie
Art. 61 Indennit? per spese di formazione professionale
Art. 62 Prevenzione delle affezioni
Art. 63 Visite mediche e misure mediche di prevenzione
Art. 64 Determinazione delle prestazioni in caso di responsabilit? parziale
Art. 65
Art. 66 Prestazioni sottoposte a riduzione
Art. 66a Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base
Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia
Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio
Art. 66d Modalit?
Art. 67 Principi
Art. 68e
Art. 70 Organi doppi
Art. 71 Coordinamento
Art. 7274
Art. 75 Assicurazione contro le malattie
Art. 76 Assicurazione contro gli infortuni
Art. 77 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit?
Art. 78 Assicurazione contro la disoccupazione
Art. 79 Previdenza professionale
Art. 80 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni privata
Art. 81 Organizzazione e amministrazione
Art. 82 Finanziamento
Art. 82a Responsabilit? per danni
Art. 83 Obbligo di notificazione dell’avente diritto
Art. 84 Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico
Art. 8587
Art. 88 Audizione di testimoni
Art. 8992
Art. 93
Art. 94 Provvedimenti provvisori
Art. 94a Trattamento di dati personali
Art. 94b
Art. 95
Art. 95a Comunicazione di dati
Art. 95b Accesso mediante procedura di richiamo
Art. 96103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Art. 108 Capitolo 6: Disposizioni finaliSezione 1: Esecuzione
Art. 109 Casi assicurativi pendenti
Art. 110 Campo di applicazione personale e temporale
Art. 111
Art. 112 Rendite di invalidit? secondo il diritto previgente
Art. 113 Rendite per menomazione dell’integrit? stabilite secondo il diritto previgente
Art. 114 Rendite per superstiti secondo il diritto previgente
Art. 114a
Art. 115
Art. 116 Esenzione fiscale
Art. 117e
Art. 119 Sezione 3: Entrata in vigore