Legge federale sulla parità dei sessi (LPar)

Introduzione GlG

La Legge sulla parità in Svizzera è una legge federale che mira a promuovere la parità tra donne e uomini in diversi ambiti della vita. Vieta la discriminazione di genere e richiede che donne e uomini siano trattati allo stesso modo, in particolare per quanto riguarda l'accesso All'istruzione, All'occupazione e ai benefici sociali. La legge stabilisce anche misure per migliorare le Pari Opportunità e promuovere la conciliazione tra lavoro e famiglia. Si applica al settore pubblico e privato e prevede sanzioni per le violazioni delle Norme sulla parità di genere. Nel complesso, la Legge sulla parità di genere dovrebbe contribuire a promuovere la parità di genere in Svizzera e a combattere la discriminazione.

Gli articoli GlG

Art. 1 Sezione 1: Scopo
Art. 2 Principio
Art. 3 Divieto di discriminazione
Art. 4 Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale
Art. 5 Pretese giuridiche
Art. 6 Alleviamento dell’onere della prova
Art. 7 Azioni e ricorsi delle organizzazioni
Art. 8 Disposizioni speciali per i rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni

RS 220

Art. 9 Procedura in caso di disdetta discriminatoria
Art. 10 Protezione dal licenziamento
Art. 11e
Art. 13 Protezione giuridica in caso di rapporti di lavoro di diritto pubblico
Art. 13a Obbligo di eseguire un’analisi della parit? salariale
Art. 13b Eccezione all’obbligo di eseguire un’analisi della parit? salariale
Art. 13c Metodo di analisi della parit? salariale
Art. 13d Verifica dell’analisi della parit? salariale
Art. 13e Verifica da parte di un’impresa di revisione abilitata
Art. 13f Verifica da parte di un’organizzazione o di una rappresentanza dei lavoratori
Art. 13g Informazione dei lavoratori
Art. 13h Informazione degli azionisti
Art. 13i Pubblicazione dei risultati nel settore pubblico
Art. 14 Programmi promozionali
Art. 15 Consultori
Art. 16 Sezione 6: Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
Art. 17 Disposizioni transitorie
Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018
Art. 17b Valutazione dell’efficacia
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore