Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Introduzione BZG

La legge svizzera sulla protezione della popolazione e civile disciplina la prevenzione e la protezione della popolazione in caso di emergenze e catastrofi. Stabilisce le responsabilità e i compiti delle Autorità per proteggere e assistere la popolazione in caso di emergenza. La legge regola anche L'organizzazione e L'uso delle organizzazioni di Protezione Civile, nonché la cooperazione con altri enti e organizzazioni statali. Contiene disposizioni per allertare, evacuare, ospitare e provvedere alla popolazione in situazioni di crisi. Inoltre, la legge disciplina il sostegno finanziario e il risarcimento delle persone colpite, nonché la responsabilità in relazione alla protezione della popolazione e della Protezione Civile.

Gli articoli BZG

Art. 1 Titolo primo: Oggetto
Art. 2 Scopo
Art. 3 Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi
Art. 4 Collaborazione
Art. 5 Obblighi di terzi
Art. 6 Compiti generali
Art. 7 Condotta e coordinamento
Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche
Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento
Art. 10 Centrale nazionale d’allarme
Art. 11 Laboratorio di Spiez
Art. 12 Organizzazioni d’intervento specializzate
Art. 13 Ricerca e sviluppo
Art. 14 Compiti generali
Art. 15 Condotta e coordinamento
Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso di evento
Art. 17 Sistema d’allarme acqua
Art. 18 Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi
Art. 19 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro
Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga
Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione
Art. 22 Capitolo 5: Istruzione
Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza
Art. 24 Sistema d’allarme, informazione in caso di evento e canale radio di emergenza
Art. 25 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione
Art. 26 Istruzione
Art. 27 Altri costi
Art. 28 Titolo terzo: Protezione civileCapitolo 1: Compiti
Art. 29 Persone tenute a prestare servizio, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione
Art. 30 Esenzione dei membri di autorit?
Art. 31 Adempimento e durata del servizio
Art. 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato
Art. 33 Volontariato
Art. 34 Reclutamento
Art. 35 Incorporazione dei militi
Art. 36 Riserva di personale
Art. 37 Proscioglimento anticipato
Art. 38 Esclusione
Art. 39 Soldo, vitto, trasporto e alloggio
Art. 40 Indennit? per perdita di guadagno
Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 42 Assicurazione
Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile
Art. 44 Obblighi
Art. 45 Convocazione al servizio d’istruzione
Art. 46 Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati
Art. 47 Controlli
Art. 48 Competenza dei Cantoni
Art. 49 Istruzione di base
Art. 50 Istruzione complementare
Art. 51 Istruzione dei quadri
Art. 52 Perfezionamento
Art. 53 Corsi di ripetizione
Art. 54 Competenze e direttive dell’UFPP
Art. 55 Istruzione di personale insegnante
Art. 56 Infrastruttura per l’istruzione
Art. 57 Proprietari di edifici abitativi e locatari
Art. 58 Uso di propriet? e diritto di requisire
Art. 59 Copertura assicurativa di privati tramite l’assicurazione militare
Art. 60 Principio
Art. 61 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi
Art. 62 Gestione della costruzione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi
Art. 63 Permessi di costruzione
Art. 64 Protezione dei beni culturali
Art. 65 Manutenzione
Art. 66 Soppressione
Art. 67 Tipi di impianti di protezione
Art. 68 Prescrizioni della Confederazione
Art. 69 Compiti dei Cantoni
Art. 70 Compiti degli enti ospedalieri
Art. 71 Soppressione
Art. 72 Esigenze minime
Art. 73 Prontezza d’impiego
Art. 74 Esecuzione sostitutiva
Art. 75 Delega di competenze legislative
Art. 76 Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione
Art. 77 Distintivo internazionale e carta d’identit? della protezione civile
Art. 78 Principi
Art. 79 Regresso e indennizzo
Art. 80 Responsabilit? nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
Art. 81 Determinazione del risarcimento
Art. 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali
Art. 83 Prescrizione
Art. 84 Apprezzamento dell’idoneit? al servizio di protezione civile
Art. 85 Attribuzione a una funzione
Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado
Art. 87 Sezione 2: Pretese pecuniarie
Art. 88 Infrazioni alla presente legge
Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d’esecuzione
Art. 90 Perseguimento penale
Art. 91 Confederazione
Art. 92 Cantoni
Art. 93 Trattamento di dati
Art. 94 Comunicazione di dati
Art. 95 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP
Art. 96 Esecuzione
Art. 97 Delega di compiti d’esecuzione
Art. 98 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 99 Disposizioni transitorie
Art. 100 Referendum ed entrata in vigore