La legge svizzera sulla protezione della popolazione e civile disciplina la prevenzione e la protezione della popolazione in caso di emergenze e catastrofi. Stabilisce le responsabilità e i compiti delle Autorità per proteggere e assistere la popolazione in caso di emergenza. La legge regola anche L'organizzazione e L'uso delle organizzazioni di Protezione Civile, nonché la cooperazione con altri enti e organizzazioni statali. Contiene disposizioni per allertare, evacuare, ospitare e provvedere alla popolazione in situazioni di crisi. Inoltre, la legge disciplina il sostegno finanziario e il risarcimento delle persone colpite, nonché la responsabilità in relazione alla protezione della popolazione e della Protezione Civile.
Gli articoli BZG
Art. 1 Titolo primo: Oggetto |
Art. 2 Scopo |
Art. 3 Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi |
Art. 4 Collaborazione |
Art. 5 Obblighi di terzi |
Art. 6 Compiti generali |
Art. 7 Condotta e coordinamento |
Art. 8 Protezione di infrastrutture critiche |
Art. 9 Allerta, allarme e informazione in caso di evento |
Art. 10 Centrale nazionale d’allarme |
Art. 11 Laboratorio di Spiez |
Art. 12 Organizzazioni d’intervento specializzate |
Art. 13 Ricerca e sviluppo |
Art. 14 Compiti generali |
Art. 15 Condotta e coordinamento |
Art. 16 Allerta, allarme e informazione in caso di evento |
Art. 17 Sistema d’allarme acqua |
Art. 18 Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terziArt. 18Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza |
Art. 19 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro |
Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga |
Art. 21 Sistema nazionale di analisi integrata della situazione |
Art. 22 Capitolo 5: Istruzione |
Art. 23 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza |
Art. 24 Sistema d’allarme, informazione in caso di evento e canale radio di emergenza |
Art. 25 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione |
Art. 26 Istruzione |
Art. 27 Altri costi |
Art. 28 Titolo terzo: Protezione civileCapitolo 1: Compiti |
Art. 29 Persone tenute a prestare servizio, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusioneArt. 29Persone tenute a prestare servizio di protezione civile |
Art. 30 Esenzione dei membri di autorit? |
Art. 31 Adempimento e durata del servizio |
Art. 32 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato |
Art. 33 Volontariato |
Art. 34 Reclutamento |
Art. 35 Incorporazione dei militi |
Art. 36 Riserva di personale |
Art. 37 Proscioglimento anticipato |
Art. 38 Esclusione |
Art. 39 Soldo, vitto, trasporto e alloggio |
Art. 40 Indennit? per perdita di guadagno |
Art. 41 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare |
Art. 42 Assicurazione |
Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile |
Art. 44 Obblighi |
Art. 45 Convocazione al servizio d’istruzione |
Art. 46 Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati |
Art. 47 Controlli |
Art. 48 Competenza dei Cantoni |
Art. 49 Istruzione di base |
Art. 50 Istruzione complementare |
Art. 51 Istruzione dei quadri |
Art. 52 Perfezionamento |
Art. 53 Corsi di ripetizione |
Art. 54 Competenze e direttive dell’UFPP |
Art. 55 Istruzione di personale insegnante |
Art. 56 Infrastruttura per l’istruzione |
Art. 57 Proprietari di edifici abitativi e locatari |
Art. 58 Uso di propriet? e diritto di requisire |
Art. 59 Copertura assicurativa di privati tramite l’assicurazione militare |
Art. 60 Principio |
Art. 61 Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi |
Art. 62 Gestione della costruzione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi |
Art. 63 Permessi di costruzione |
Art. 64 Protezione dei beni culturali |
Art. 65 Manutenzione |
Art. 66 Soppressione |
Art. 67 Tipi di impianti di protezione |
Art. 68 Prescrizioni della Confederazione |
Art. 69 Compiti dei Cantoni |
Art. 70 Compiti degli enti ospedalieri |
Art. 71 Soppressione |
Art. 72 Esigenze minime |
Art. 73 Prontezza d’impiego |
Art. 74 Esecuzione sostitutiva |
Art. 75 Delega di competenze legislative |
Art. 76 Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione |
Art. 77 Distintivo internazionale e carta d’identit? della protezione civile |
Art. 78 Principi |
Art. 79 Regresso e indennizzo |
Art. 80 Responsabilit? nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni |
Art. 81 Determinazione del risarcimento |
Art. 82 Danneggiamento o perdita di oggetti personali |
Art. 83 Prescrizione |
Art. 84 Apprezzamento dell’idoneit? al servizio di protezione civile |
Art. 85 Attribuzione a una funzione |
Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado |
Art. 87 Sezione 2: Pretese pecuniarie |
Art. 88 Infrazioni alla presente legge |
Art. 89 Infrazioni alle disposizioni d’esecuzione |
Art. 90 Perseguimento penale |
Art. 91 Confederazione |
Art. 92 Cantoni |
Art. 93 Trattamento di dati |
Art. 94 Comunicazione di dati |
Art. 95 Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell’UFPP |
Art. 96 Esecuzione |
Art. 97 Delega di compiti d’esecuzione |
Art. 98 Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
Art. 99 Disposizioni transitorie |
Art. 100 Referendum ed entrata in vigore |