Legge federale sui diritti politici (LDP)

Introduzione BPR

La legge federale sui diritti politici è una legge centrale nell'ordinamento giuridico svizzero che disciplina la partecipazione politica dei cittadini. Stabilisce i principi per le elezioni e il voto a livello federale e regola i diritti politici dei cittadini, come il suffragio attivo e passivo e il diritto di voto. La legge contiene disposizioni relative all'organizzazione di elezioni e votazioni, alle procedure elettorali, All'ammissione di partiti e candidati e all'esercizio dei diritti politici. Garantisce la legittimazione democratica dei processi decisionali politici in Svizzera e rafforza la partecipazione dei cittadini alla gestione degli Affari Pubblici. La legge federale sui diritti politici è uno strumento importante per garantire i principi democratici fondamentali in Svizzera e contribuisce alla stabilità e alla legittimità del sistema politico.

Gli articoli BPR

Art. 1 Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto
Art. 2 Esclusione dal diritto di voto
Art. 3 Domicilio politico
Art. 4 Catalogo elettorale
Art. 5 Principi per l’espressione del voto
Art. 6 Voto degli invalidi
Art. 7 Voto anticipato
Art. 8 Voto per corrispondenza
Art. 8a Voto elettronico
Art. 9
Art. 10 Organizzazione
Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto
Art. 11
Art. 12 Schede nulle
Art. 13 Determinazione del risultato
Art. 14 Processo verbale
Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato
Art. 16 Ripartizione dei seggi tra i Cantoni
Art. 17 Metodo di ripartizione
Art. 18
Art. 19 Data dell’elezione
Art. 20 Decisione per sorteggio
Art. 20a
Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte
Art. 22 Numero e designazione dei candidati
Art. 23 Denominazione della proposta
Art. 24
Art. 25 Rappresentanti
Art. 26 Consultazione delle proposte
Art. 27 Candidature plurime
Art. 28
Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione
Art. 30 Liste
Art. 31 Congiunzione di liste
Art. 32 Pubblicazione delle liste
Art. 32a Annullamento di candidature
Art. 33 Allestimento e consegna delle schede
Art. 34 Guida elettorale
Art. 35 Riempimento della scheda
Art. 36 Suffragi dati a persone decedute
Art. 37 Suffragi di complemento
Art. 38 Schede e suffragi nulli
Art. 39 Compilazione dei risultati
Art. 40
Art. 41 Ripartizioni successive
Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte
Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
Art. 44 Mandati in soprannumero
Art. 45 Elezione tacita
Art. 46 Elezione senza liste
Art. 47 Procedura
Art. 48 Scheda
Art. 49 Schede nulle
Art. 50 Cantoni con possibilit? di elezione tacita
Art. 51 Elezioni suppletorie
Art. 52 Avviso d’elezione; pubblicazione dei risultati
Art. 53 Verificazione dei poteri
Art. 54 Dimissioni
Art. 55 Subentro
Art. 56 Elezione complementare
Art. 57 Fine del periodo di nomina
Art. 58 Pubblicazione
Art. 59
Art. 59a Importanza del termine
Art. 59b Inammissibilit? del ritiro
Art. 59c Votazione popolare
Art. 60 Lista delle firme
Art. 60a Lista delle firme in forma elettronica
Art. 61 Firma
Art. 62 Attestazione del diritto di voto
Art. 63 Diniego dell’attestazione
Art. 64
Art. 65
Art. 66 Riuscita
Art. 67 Competenza
Art. 67a Forma
Art. 67b Riuscita
Art. 68 Lista delle firme
Art. 69 Esame preliminare
Art. 69a Lista delle firme in forma elettronica
Art. 70 Disposizioni completive
Art. 71 Deposito
Art. 72 Riuscita
Art. 73 Ritiro
Art. 73a Ritiro incondizionato e ritiro condizionato
Art. 74
Art. 75
Art. 75a Votazione popolare
Art. 76
Art. 76a
Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento
Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni
Art. 76d Termini e modalit? dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento
Art. 76e Controllo
Art. 76f Pubblicazione
Art. 76g Servizio competente
Art. 76h Liberalit? anonime e liberalit? provenienti dall’estero
Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni
Art. 76j Disposizioni penali
Art. 76k Riserva della legislazione cantonale
Art. 77 Ricorsi
Art. 78 Motivazione
Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
Art. 80 Ricorso al Tribunale federale
Art. 81e
Art. 83 Diritto cantonale
Art. 84 Impiego di ausili tecnici
Art. 85
Art. 86 Gratuit? delle operazioni ufficiali
Art. 87 Rilevazioni statistiche
Art. 88 Modificazione di leggi federali
Art. 89 Abrogazione di leggi federali
Art. 90 Diritto transitorio
Art. 90a Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009
Art. 91 Esecuzione
Art. 92 Referendum e entrata in vigore