La legge sulla formazione professionale (LFF) è una legge svizzera che disciplina la formazione professionale in Svizzera. Stabilisce le condizioni quadro per la formazione professionale e disciplina la cooperazione tra i diversi attori della formazione professionale, come ad esempio gli uffici di Formazione Professionale, le scuole professionali e le aziende. La LFF disciplina tra l'altro L'obbligo di formazione professionale, i contratti di formazione professionale, i contributi alla formazione professionale e le scuole professionali. Esso mira a garantire che la formazione professionale in Svizzera sia di qualità e soddisfi le esigenze del mercato del lavoro. L'UFSP è uno strumento importante per promuovere la formazione professionale e garantire la crescita dei lavoratori qualificati in Svizzera.
Gli articoli BBG
Art. 1 Principio |
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione |
Art. 3 Obiettivi |
Art. 4 Sviluppo della formazione professionale |
Art. 5 Informazione, documentazione e materiale didattico |
Art. 6 Comprensione e scambio fra le comunit? linguistiche |
Art. 7 Regioni e gruppi sfavoriti |
Art. 8 Sviluppo della qualit? |
Art. 9 Promozione della permeabilit? |
Art. 10 Diritti di partecipazione delle persone in formazione |
Art. 11 Operatori privati |
Art. 12 Preparazione alla formazione professionale di base |
Art. 13 Squilibri sul mercato della formazione professionale di base |
Art. 14 Contratto di tirocinio |
Art. 15 Oggetto |
Art. 16 Contenuti, luoghi di insegnamento, responsabilit? |
Art. 17 Tipi di formazione e durata |
Art. 18 Considerazione di bisogni individuali |
Art. 19 Ordinanze in materia di formazione |
Art. 20 Operatori della formazione professionale pratica |
Art. 21 Scuola professionale di base |
Art. 22 Offerta di scuole professionali di base |
Art. 23 Corsi interaziendali e corsi di formazione equivalenti organizzati fuori sede |
Art. 24 Sezione 4: Vigilanza |
Art. 25 Sezione 5: Maturit? professionale federale |
Art. 26 Oggetto |
Art. 27 Modalit? della formazione professionale superiore |
Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori |
Art. 29 Scuole specializzate superiori |
Art. 30 Oggetto |
Art. 31 Offerta di corsi di formazione professionale continua |
Art. 32 Provvedimenti della Confederazione |
Art. 33 Esami e altre procedure di qualificazione |
Art. 34 Esigenze relative alle procedure di qualificazione |
Art. 35 Promozione di altre procedure di qualificazione |
Art. 36 Protezione dei titoli |
Art. 37 Certificato federale di formazione pratica |
Art. 38 Attestato federale di capacit? |
Art. 39 Attestato federale di maturit? professionale |
Art. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione |
Art. 41 Tasse |
Art. 42 Esame federale di professione ed esame professionale federale superiore |
Art. 43 Attestato professionale e diploma; iscrizione nel registro |
Art. 44 Scuole specializzate superiori |
Art. 45 Requisiti richiesti ai formatori |
Art. 46 Requisiti richiesti ai docenti |
Art. 47 Altri responsabili della formazione professionale |
Art. 48 Promozione della pedagogia per la formazione professionale |
Art. 48a |
Art. 49 Orientamento professionale, negli studi e nella carrieraArt. 49Principio |
Art. 50 Qualifiche dei consulenti |
Art. 51 Compiti dei Cantoni |
Art. 52 Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale |
Art. 53 Contributi forfettari ai Cantoni |
Art. 54 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualit? |
Art. 55 Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico |
Art. 56 Contributi per esami federali di professione ed esami professionali federali |
Art. 56a Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione |
Art. 56b Sistema d’informazione |
Art. 57 Condizioni e oneri |
Art. 58 Riduzione e rifiuto dei contributi |
Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione |
Art. 60 Sezione 2: Fondo per la formazione professionale |
Art. 61 Capitolo 9: Rimedi giuridici, disposizioni penali, esecuzioneSezione 1: Rimedi giuridici |
Art. 62 Violazioni e omissioni |
Art. 63 Abuso di titoli |
Art. 64 Procedimento penale |
Art. 65 Confederazione |
Art. 66 Cantoni |
Art. 67 Delega di compiti a terzi |
Art. 69 Commissione federale della formazione professionale |
Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale |
Art. 71 Commissione federale di maturit? professionale |
Art. 72 Abrogazione e modifica del diritto vigente |
Art. 73 Disposizioni transitorie |
Art. 74 Referendum ed entrata in vigore |