Legge sul lavoro (LL)

Introduzione ArG

La legge svizzera sul lavoro disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori in Svizzera. Stabilisce, tra le altre cose, L'Orario di lavoro massimo consentito, i periodi minimi di riposo, il salario minimo e il diritto alle ferie. La legge protegge i lavoratori dal superlavoro, dalla discriminazione e dallo sfruttamento. Regola inoltre la salute e la sicurezza sul lavoro per garantire la salute dei lavoratori. La legge sul lavoro si applica a tutti i lavoratori in Svizzera, a prescindere dalla nazionalità o dal rapporto di lavoro. Le violazioni del Codice del lavoro possono portare a conseguenze legali per i datori di lavoro.

Gli articoli ArG

Art. 1 applicazione aziendale e personale
Art. 2 Eccezioni circa le aziende
Art. 3 Eccezioni circa le persone
Art. 3a
Art. 4 familiari
Art. 5 speciali per aziende industriali
Art. 6 datore di lavoro e del lavoratore
Art. 7 e permesso d’esercizio
Art. 8 non industriali
Art. 9 III. Durata del lavoro e del riposo1. Durata del lavoroDurata massima settimanale
Art. 10 e serale
Art. 11 compensativo
Art. 12 e durata del lavoro straordinario
Art. 13 per il lavoro straordinario
Art. 14
Art. 15 2. Durata del riposoPause
Art. 15a giornaliero
Art. 16 lavoro notturno
Art. 17 divieto del lavoro notturno
Art. 17a lavoro notturno
Art. 17b di tempo e supplemento salariale
Art. 17c Visita medica e consulenza
Art. 17d lavoro notturno
Art. 17e Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno
Art. 18 del lavorodomenicale
Art. 19 divieto del lavoro domenicale
Art. 20 compensativo
Art. 20a e cerimonie religiose
Art. 21 libera settimanale
Art. 22 di sostituzione del riposo
Art. 23
Art. 24 Lavoro continuo
Art. 25 4. Altre disposizioni

Primitivo avanti art. 26.

Rotazione
Art. 26 disposizioni protettive
Art. 27 per determinate categorie di aziende o di lavoratori
Art. 28 Derogazioni lievi
Art. 29 1. GiovaniIn generale
Art. 30 Et? minima
Art. 31 del lavoro e del riposo
Art. 32 di lavoro
Art. 33e
Art. 35 salute durante la maternit?
Art. 35a durante la maternit?
Art. 35b compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternit?
Art. 36
Art. 36a
Art. 37 V. Regolamento aziendaleEmanazione
Art. 38 Contenuto
Art. 39 Controllo, effetti
Art. 40 VI. Esecuzione della legge1. Disposizioni esecutive
Art. 41 2. Attribuzioni e organizzazione delle autorit? Cantoni
Art. 42 Confederazione
Art. 43 Commissione del lavoro
Art. 44 del segreto
Art. 44a Comunicazione di dati
Art. 44b d’informazione e di documentazione
Art. 45 d’informazione
Art. 46 e altri atti
Art. 47 di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata
Art. 48 e consultazione dei lavoratori
Art. 49 di permesso
Art. 50 amministrative
Art. 51 preliminare in caso d’infrazione
Art. 52 di coercizione amministrativa
Art. 53 concernenti la durata del lavoro
Art. 54 Denunce
Art. 55 5. Giurisdizione amministrativa
Art. 56 le decisioni cantonali
Art. 57
Art. 58 Diritto di ricorso
Art. 59 6. Disposizioni penaliResponsabilit? penale del datore di lavoro
Art. 60 del lavoratore
Art. 61 Pene
Art. 62 e perseguimento penale
Art. 63 VII. Modificazione di leggi federali

Le mod. possono essere consultate alla RU 1966 57.

Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 6770
Art. 71 diritto pubblico
Art. 72 di leggi federali
Art. 73 di prescrizioni cantonali
Art. 74 Entrata in vigore