LCit Art. 7 - Perdita per nascita all’estero

Einleitung zur Rechtsnorm LCit:



Art. 7 LCit dal 2023

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Art. 7 Perdita per nascita all’estero

1 Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa et , sia stato notificato a un’autorit svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

2 I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 1 perdono parimenti la cittadinanza svizzera.

3 È segnatamente considerata come notificazione ai sensi del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

4 Chi, contro la sua volont , non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione in tempo utile conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.


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