LMP Art. 7 - Esenzione dall’assoggettamento

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 7 LMP dal 2022

Art. 7 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 7 Esenzione dall’assoggettamento

1 Se in un mercato settoriale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, su proposta di un committente o dell’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp), mediante ordinanza il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente dall’assoggettamento alla presente legge gli appalti pubblici in tale mercato.

2 Prima di emanare l’ordinanza, il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, l’OiAp e le cerchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d’affari.


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AutorKommentarJahr
Oesch, Zäch in: Oesch, Weber, Zäch [Hrsg.]2011