LMP Art. 6 - Offerenti

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 6 LMP dal 2022

Art. 6 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 6 Offerenti

1 Secondo la presente legge sono ammessi a presentare un’offerta gli offerenti della Svizzera, nonché gli offerenti di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si è impegnata contrattualmente a garantire l’accesso al mercato nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.

2 Gli offerenti esteri sono ammessi a presentare un’offerta per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, a condizione che il loro Stato accordi la reciprocit o che il committente vi acconsenta.

3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati ad accordare alla Svizzera l’accesso al mercato. L’elenco è aggiornato periodicamente.


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