LMP Art. 59 -

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 59 LMP dal 2022

Art. 59 Legge federale sugli appalti pubblici (LMP) drucken

Art. 59 Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni

1 La sorveglianza dell’osservanza degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici incombe alla Commissione degli appalti pubblici Confederazione–Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è gestito dalla SECO.

2 La CAPCC svolge segnatamente i seguenti compiti:

  • a. definire all’attenzione del Consiglio federale la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e fungere da consulente delle delegazioni svizzere in occasione di negoziati;
  • b. promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze tra la Confederazione e i Cantoni e formulare raccomandazioni per la trasposizione nel diritto svizzero degli impegni internazionali;
  • c. curare i contatti con le autorit di sorveglianza estere;
  • d. fornire consulenze e agire da mediatore nei casi particolari di litigio in relazione agli affari di cui alle lettere a–c.
  • 3 Se sussistono indizi di una violazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di appalti pubblici, la CAPCC può intervenire presso le autorit della Confederazione o dei Cantoni e chiedere loro di chiarire i fatti e di adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui siano accertate irregolarit .

    4 La CAPCC può procedere a perizie o affidare tale compito a periti.

    5 Emana un regolamento interno. Questo sottost all’approvazione del Consiglio federale e dell’OiAp.


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