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Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 58h LAMaI dal 2024

Art. 58h Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 58h (1) Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualit e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni

1 Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a sviluppare la qualit e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che:

  • a. prima dell’esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il consenso del medico di fiducia;
  • b. i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o difficili siano assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati.
  • 2 Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit e dell’economicit ), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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