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Art. 58g (1) Credito complessivo
L’Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l’importo massimo che la Commissione federale per la qualit può concedere sotto forma di remunerazioni secondo l’articolo 58d e di aiuti finanziari secondo l’articolo 58e.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualit e dell’economicit ), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).